Sentenza n. 823-2025 Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 823/2025 del 8.5.2025, è intervenuto sul tema dell’assegno unico erogato dall’INPS per i figli minori chiarendo che, in caso di affidamento condiviso, tale assegno può essere attribuito dal Giudice nella misura del 100% al genitore collocatario, al fine di garantire una gestione economica più agevole e rispondente alle esigenze della prole.-
Stante la precarietà del genitore non collocatario, l’Organo Giudicante pone a carico di quest’ultimo una somma minima a titolo di mantenimento dei figli, ma dispone che la ricorrente, genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli, trattenga l’intero importo dell’assegno unico, con richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672.-
Dall’esame della Circolare dell’Inps, n. 23/22, infatti, si specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.-
L’assegno unico, dunque, può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.-
Tanto in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, secondo le quali l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.-
Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.- Si rileva, ancora, che l’assegno in questione, che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita, è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps”.- Il Tribunale in questo caso è intervenuto, stante per l’appunto la precarietà della situazione economica del genitore non collocatario, per equilibrare l’assetto economico, operando un bilanciamento tra l’importo dell’assegno di mantenimento ordinario e l’attribuzione unica del beneficio dell’assegno unico universale.-
(commento a cura dell’ AVV. Immacolata FEDERICO)

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